Nel 2024 sono stati pubblicati gli elenchi delle imprese e delle reti di imprese beneficiarie del c.d. “voucher manager” richiesto nel 2023 (cfr. art. 1 commi 228, 230 e 231 della L. 145/2018, la cui disciplina è stata integrata dal DM 7 maggio 2019 e da successivi decreti direttoriali).
Si tratta di un contributo a fondo perduto che è stato concesso, in forma di voucher, per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 (cioè, 2019 e 2020 per i soggetti “solari”), in regime “de minimis”.
La misura è diretta a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle micro, piccole e medie imprese (come definite dalla raccomandazione 2003/361/Ce) e reti di imprese, attraverso l’introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
Il contributo copre infatti le spese per la consulenza resa da un manager qualificato o da una società di consulenza, iscritti in un elenco istituito con apposito decreto dell’allora Ministro dello Sviluppo economico. L’importo del voucher è:
– per le micro e piccole imprese, pari al 50% dei costi sostenuti fino a un massimo di 40.000 euro;
– per le medie imprese, pari al 30% dei costi sostenuti fino a un massimo di 25.000 euro;
– per le reti di imprese, pari al 50% dei costi sostenuti fino a un massimo di 80.000 euro.
La misura è stata erogata nell’ambito di due “sportelli”, aperti rispettivamente nel 2019 e nel 2023 in funzione delle risorse stanziate disponibili.
Per quanto riguarda i profili contabili, il “voucher manager” deve essere rilevato in bilancio come un contributo in conto esercizio.
Infatti, secondo il documento OIC 12, i “contributi in conto esercizio”, che vanno iscritti tra gli “altri ricavi e proventi” nella voce A5 del Conto economico, sono quelli dovuti in base alla legge o a disposizioni contrattuali, “che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri”.
Anche ai fini fiscali, i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge sono considerati dei ricavi (art. 85 comma 1 lett. h) del TUIR) e l’Agenzia delle Entrate ha più volte ripetuto che sono tali i contributi “destinati a fronteggiare esigenze di gestione” (ris. Agenzia delle Entrate 22 gennaio 2010 n. 2).
Sul punto, torna utile richiamare anche la risposta a interpello 2 febbraio 2021 n. 79, nella quale l’Agenzia ha qualificato come contributo in conto esercizio, da iscrivere nella voce A5 del Conto economico e rilevante come ricavo ai fini IRES, una “sovvenzione diretta” erogata da una Regione a seguito dell’epidemia COVID-19, la quale, tra le varie cose, sarebbe stata soggetta a revoca qualora le spese sostenute non fossero state afferenti a costi relativi all’operatività aziendale. Nella risposta, ai fini della qualifica della sovvenzione come contributo in conto esercizio, l’Amministrazione finanziaria ha valorizzato il fatto che la misura fosse “destinata a ridurre l’impatto dei costi relativi all’ordinaria operatività aziendale e quelli determinati dall’emergenza sanitaria causata dall’epidemia COVID-19 e dalle misure di contenimento della stessa”.
In base al documento OIC 12, “i contributi in conto esercizio sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti”. Il voucher va quindi rilevato nel bilancio relativo all’esercizio in cui sono stati pubblicati i decreti direttoriali contenenti l’elenco dei beneficiari della misura (gli ultimi decreti, come indicato, sono stati pubblicati nel 2024).
Venendo al caso di specie, esiste un principio di carattere generale in base al quale tutti i contributi e i sussidi concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile IRPEF/IRES e del valore della produzione ai fini IRAP, esclusi quelli per i quali la disciplina istitutiva ne abbia previsto esplicitamente la “non imponibilità’” (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4 luglio 2023 n. 366).
In assenza della richiamata esenzione nella norma istitutiva del voucher, il contributo è tassato ai fini IRES come ricavo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 83 e 85 comma 1 lett. h) del TUIR, nell’esercizio in cui è stato rilevato in bilancio.
Per le stessa ragioni, il voucher risulta imponibile anche ai fini IRAP, in virtù del principio di presa diretta dal bilancio (art. 5 del DLgs. 446/97). Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del DLgs. 446/97, i contributi erogati in base a norma di legge concorrono alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.
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