Videocorso del: 17 Aprile 2025 alle 10.00 – 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 233343 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio. Si invita a monitorare sempre anche le cartelle di Posta Indesiderata e Spam, consigliamo inoltre di controllare i filtri antispam o della posta indesiderata per l’e-mail di invito (inviata da customercaregotowebinar.com).
Con il P.O. n. 106/2024, trasmesso il 15 aprile 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito un chiarimento applicativo sulla disciplina dell’esonero dalla formazione professionale continua (FPC) nei casi di paternità, alla luce dell’art. 8 del Regolamento FPC, in vigore dal 1 ottobre 2023. Il parere, indirizzato al Consiglio dell’Ordine di Treviso, risponde a un quesito formulato l’11 dicembre 2024, concernente la possibilità di concedere al padre iscritto all’Albo la riduzione dei crediti formativi previsti per la maternità, in un caso in cui la madre del bambino non risulta iscritta all’Ordine professionale.
Con il P.O. n. 16/2025, trasmesso in data 15 aprile 2025 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) al Consiglio dell’Ordine di Milano, è stato fornito un chiarimento interpretativo in materia di esenzione dalla formazione professionale continua (FPC) per maternità, con specifico riferimento al caso di parto gemellare. Il quesito, formalmente posto il 12 febbraio 2025, ha sollevato l’interrogativo se, alla luce dell’art. 8 del Regolamento FPC, possa essere riconosciuta una doppia riduzione di crediti formativi – in totale 90 CFP anziché 45 – in presenza di una nascita multipla, in analogia con l’aumento dei congedi o delle tutele previste in ambito lavoristico.
Con il P.O. 12/2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito una lettura sistematica dell’inquadramento normativo relativo alla compatibilità tra la professione di commercialista e il ruolo di collaboratore del mediatore creditizio, confermando che si tratta di un’attività incompatibile con l’iscrizione all’Albo, alla luce dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 139/2005 e delle norme di settore contenute nel Testo Unico Bancario (TUB). Il quesito, sollevato dal Consiglio dell’Ordine di Cosenza, prendeva spunto dalla circostanza per cui l’attività del collaboratore del mediatore creditizio non risulterebbe soggetta al principio di esclusività previsto per il mediatore creditizio vero e proprio o per l’agente in attività finanziaria.
Con il P.O. n. 04/2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione dell’esonero dalla formazione professionale continua per gli iscritti che non esercitano la professione, neppure in via occasionale, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento n. 18 del 30 settembre 2023. Il quesito, formulato dal Consiglio dell’Ordine di Bergamo, ha sollevato questioni interpretative in merito alla decorrenza dell’esonero, alla quantificazione dei crediti formativi da maturare in caso di cessazione dell’esonero e al criterio di verifica per l’adempimento formativo nel triennio di riferimento.
Con il documento P.O. n. 02/2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha risposto al quesito avanzato dall’Ordine territoriale di Terni, concernente l’interpretazione delle regole relative alla formazione obbligatoria dei revisori legali ai fini dell’abilitazione all’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, nel contesto del regime transitorio previsto per il biennio 2024-2025. La materia, introdotta dal D.lgs. n. 125/2024 e regolata nelle sue prime applicazioni dalla Circolare n. 37/2024 della Ragioneria Generale dello Stato, ha suscitato alcune perplessità applicative in merito alla quantificazione, modalità e tempistiche di acquisizione dei crediti formativi richiesti.
Con il parere P.O. n. 01/2025, trasmesso il 15 aprile 2025 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) al Consiglio dell’Ordine di Cremona, vengono forniti importanti chiarimenti in merito al percorso formativo richiesto per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco dei gestori della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ai sensi dell’art. 356 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Le precisazioni riguardano tre aspetti specifici: l’equipollenza tra diversi corsi, la decorrenza del biennio di aggiornamento e la destinazione temporale dei crediti formativi acquisiti.
Con l’Interpello 101/2025, l’Agenzia delle Entrate ha riaffermato la piena applicabilità della riduzione proporzionale dell’imposta estera prevista dal comma 10 dell’articolo 165 del TUIR, anche nei casi in cui le plusvalenze realizzate da soggetti residenti in Italia siano già sottoposte a tassazione concorrente all’estero, come previsto da Convenzioni contro le doppie imposizioni. Il chiarimento riguarda, nello specifico, la compatibilità tra il credito d’imposta per imposte pagate in Francia e il regime PEX (participation exemption) disciplinato dall’articolo 87 del TUIR.
Con Interpello 102 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato un tema centrale per l’interpretazione delle norme che disciplinano il Concordato preventivo biennale (CPB), fornendo un chiarimento essenziale sulla causa di cessazione prevista dall’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. n. 13/2024: il caso della cessione o conferimento di quote sociali da parte del socio unico in favore di una società controllata dalla stessa persona fisica. Il quesito è stato sollevato da ALFA S.r.l., società che ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025, il cui unico socio, il sig.
A partire dal 15 aprile 2025, è disponibile online, sul portale istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, l’elenco aggiornato delle Onlus iscritte al riparto del cinque per mille per l’anno finanziario 2025. Il documento, accessibile in formato consultabile, include le associazioni che hanno presentato per la prima volta domanda di accreditamento e che, pertanto, non risultano già incluse nell’elenco permanente delle beneficiarie.
Con gli Interpelli 103, 104 e 105 del 15 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di applicazione della deroga al blocco delle opzioni alternative alla detrazione fiscale per i bonus edilizi, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura, confermando un’interpretazione rigorosa dei requisiti normativi previsti dal decreto-legge n. 39/2024. I chiarimenti si inseriscono nel solco delle modifiche intervenute sull’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), successivamente modificato dai decreti n. 11/2023 e n. 39/2024, che hanno dapprima limitato e poi ulteriormente ristretto la possibilità di optare per le due forme agevolative in alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione.
Dal 15 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha attivato due nuovi strumenti digitali destinati a trasformare radicalmente il modo in cui cittadini, professionisti e operatori accedono e gestiscono le informazioni catastali: da un lato il servizio Voltura catastale web, che consente di presentare telematicamente le richieste di aggiornamento dei dati relativi alla titolarità dei beni immobili; dall’altro, la Consultazione registro partite catastali, che permette di accedere online agli antichi schedari cartacei ora digitalizzati, un patrimonio informativo prezioso per chi effettua ricerche di carattere storico o genealogico. I due strumenti rappresentano un significativo passo avanti nella digitalizzazione dei servizi catastali, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità dei dati da remoto, limitare gli accessi fisici agli sportelli e accelerare le procedure che coinvolgono variazioni nei diritti reali sugli immobili.
Buongiorno, Una s.r.l. ha confermato a gennaio 2025, tramite CIVIS, un maggior credito d’imposta iva anno 2021 emerso a seguito di avviso bonario dell’agenzia delle entrate. Come si procede all’utilizzo del credito e come si compila la dichiarazione iva Trattandosi di un credito 2021, gli omessi versamenti di imposta 2024 limitano l’utilizzo del credito nel periodo d’imposta 2025 Ringraziamo.
La Legge di Bilancio 2025 ha disposto, a regime dal 2025, l’incremento di . 200 del limite di detrazione delle spese di istruzione (. 1.000, in luogo di . 800). La detrazione riguarda i costi sostenuti per l’iscrizione e la frequenza di istituti scolastici appartenenti a ogni livello del sistema educativo nazionale: scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e superiori.
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