Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato due ulteriori FAQ sull’obbligo in capo alle imprese di attivazione delle c.d polizze catastrofali. Finalmente si hanno i primi chiarimenti sulle conseguenze per coloro i quali non rispetteranno l’obbligo.
Infatti, la norma prevede una disposizione molto approssimativa in base alla quale chi non adempie all’obbligo potrebbe subire come penalità il blocco all’erogazione di sussidi e incentivi.
Si tratta di una formulazione molto generica, che aveva destato parecchie perplessità tra i vari addetti ai lavori.
Finalmente il Ministero competente ha fornito chiarimenti in merito anche se rimangono ancora alcuni aspetti da chiarire.
L’obbligo di attivazione delle polizze catastrofali
La Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese con sede legale in Italia, nonché per quelle con sede legale all’estero che operano tramite una stabile organizzazione nel Paese, di stipulare polizze assicurative entro il 31 marzo 2025.
L’obbligo riguarda nello specifico la stipula di contratti assicurativi i a copertura dei danni causati da eventi naturali catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Rientrano tra gli eventi coperti sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Di recente c’è stata la proroga dell’obbligo di polizza catastrofale.
Le polizze dovranno coprire terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature come indicato nel bilancio civilistico. Sono esclusi i beni immobili abusivi o costruiti in violazione delle normative edilizie.
Beni da assicurare anche se a noleggio o in leasing
In particolare, l’oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n.
213, è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile:
- terreni,
- fabbricati,
- impianti e macchinari,
- attrezzature industriali e
- commerciali.
Tali bene, anche se non di proprietà, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa dovranno essere assicurati da chi li utilizza. Con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
Il valore assicurato dovrà corrispondere alla somma necessaria per ricostruire l’immobile o sostituire i beni danneggiati. Per i fabbricati, sarà preso in considerazione il valore di ricostruzione a nuovo.
Il termine inizialmente fissato al 31 marzo 2025 è stato differito per alcune categorie: le grandi imprese restano vincolate a tale scadenza (con un periodo di tolleranza di 90 giorni), mentre per le medie imprese l’obbligo decorre dal 1° ottobre 2025, e per le piccole e micro imprese dal 1° gennaio 2026.
Le imprese che non si adegueranno all’obbligo rischiano l’esclusione da contributi o finanziamenti pubblici e saranno prive di copertura in caso di danni causati da eventi catastrofici.
Obbligo polizze catastrofali. Nuove FAQ MIMIT (rischi per chi non adempie)
Proprio rispetto a tale ultima affermazione che fa riferimento alle conseguenze in capo alle imprese che non attivano le polizze catastrofali è intervenuto il MIMIT con due nuove FAQ sulle polizze catastrofali.
Oggetto del chiarimento dunque è stata la previsione in base alla quale (vedi c.102 L.n°213/2023):
Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
A tal proposito il MIMIT ha chiarito che:
- tale previsione non si applica in automatico perchè non dispone in maniera perentoria quali siano gli effetti della suddetta valutazione;
- ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in relazione alle agevolazioni di propria competenza,
- nella definizione dell’adeguamento si dovrà tener conto della data a partire dalla quale scatta l’obbligo di polizza.
Le indicazioni per le agevolazioni gestite dal MIMIT
Per quanto riguarda contributi, sovvenzioni, ecc di competenza del MIMIT, lo stesso Ministero è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti.
Attenzione però:
Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del predetto provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto delle tempistiche recate dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.
Dunque, eventuali conseguenze in capo alle imprese potranno scattare solo dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.
A ogni modo per i contributi/agevolazioni ricevuti prima dell’entrata in vigore dell’obbligo (vedi proroga art.1 DL 39/2025), non ci saranno alcune conseguenze in ipotesi di mancata attivazione della polizza.
Riassumendo.
- Obbligo di polizza per tutte le imprese: tutte le imprese con sede in Italia (o con stabile organizzazione nel Paese) sono obbligate a stipulare una polizza contro eventi catastrofali per beni aziendali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature), anche se non di loro proprietà.
- Scadenze differenziate per dimensione: le grandi imprese devono adeguarsi entro il 31 marzo 2025 (con tolleranza di 90 giorni); le medie imprese entro il 1° ottobre 2025, e le piccole/micro imprese entro il 1° gennaio 2026.
- Prime indicazioni sulle sanzioni: il mancato rispetto dell’obbligo potrà comportare l’esclusione da contributi e incentivi pubblici, ma non in modo automatico: ogni Amministrazione dovrà recepire questa condizione nei propri bandi.
- Il ruolo del MIMIT: il MIMIT ha chiarito che, per le misure di sua competenza, l’assenza di polizza potrà comportare l’esclusione, ma solo per domande presentate dopo l’adeguamento formale della normativa riferita al singolo incentivo;
- Nessuna conseguenza retroattiva: le agevolazioni ricevute prima dell’entrata in vigore dell’obbligo non saranno soggette a revoca in caso di mancata polizza.
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