Il Consiglio dei Ministri del 28 marzo ha approvato un decreto-legge che differisce, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
La legge di conversione del DL Milleproroghe in vigore dal 25 febbraio aveva già prorogato al 31 marzo l’obbligo sulle polizze catastrofali per le imprese tranne che per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il cui obbligo slitta al 31 dicembre.
L’obbligo è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2024 e si applica a tutte le imprese sia con sede legale in Italia, che ad imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.
La copertura assicurativa deve riguardare i beni elencati nell’articolo 2424 del codice civile, tra cui edifici, impianti e macchinari utilizzati per l’attività aziendale.
Nel caso di immobili in affitto, il locatario deve assicurare gli asset se il proprietario non lo ha già fatto, e nel caso di attività commerciali situate all’interno di edifici residenziali, solo l’area commerciale deve essere assicurata.
Sono invece escluse dall’obbligo assicurativo:
- le imprese agricole (ex all’art. 2135 del codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità,
- le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
In dettaglio il decreto di proroga del 28 marzo prevede che il termine previsto è così differito:
- per le imprese di medie dimensioni al 1° ottobre 2025;
- per le piccole e microimprese al 1° gennaio 2026.
Rimane fermo all’1 aprile 2025 il termine per le grandi imprese, ma per i 90 giorni successivi (ossia sino al 30 giugno 2025) non vi saranno, in caso di inadempienza, le sanzioni previste in caso di inadempimento, ossia la impossibilità a partecipare a sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Il mancato rispetto dell’obbligo non prevede una specifica sanzione ma può comportare il diniego di aiuti pubblici in caso di eventi catastrofici.
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