le misure previste (e quelle non ancora attuate) in materia di lavoro


1. Le misure previste dal cd. decreto “coesione”


Il D.L. n. 60/2024, che ha recato “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, convertito con modificazioni nella Legge n. 95/2024, dopo le modifiche apportate in sede di conversione, consta di 50 articoli rispetto agli originari 38. Il provvedimento è stato emanato per prevedere misure urgenti in materia di politiche di coesione e utilizzo delle relative risorse finanziarie, introdurre ulteriori disposizioni di semplificazione amministrativa e contabile e di rafforzamento dalla capacità amministrativa, nonché misure per lo sviluppo e la coesione territoriale, misure in materia di lavoro, istruzione, università e ricerca, cultura, investimenti e sicurezza. Vi si prevedono alcuni bonus lavoro che, allo stato attuale, nonostante il lasso di tempo intercorso dalla vigenza, non risultano attuati, a eccezione della ZES. Come strumento operativo per il professionista, potrebbe interessarti il volume Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia – Questioni organizzative e applicazioni pratiche

Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia

Nel presente volume vengono affrontate, con un’esposizione chiara e semplice, le tematiche del diritto del lavoro, sostanziale e procedurale, sorte con le prime applicazioni pratiche delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022).Tra le tematiche che avranno un maggiore impatto “immediato” nelle controversie di lavoro, vi è l’introduzione della negoziazione assistita, che non si pone, però, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, bensì quale mera facoltà attribuita alle parti, nonché la definitiva (attesa?) abrogazione del c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei prov- vedimenti di licenziamento.Il testo ripercorre tutte le novità più recenti, tra cui la sentenza della Corte costituzionale 7/2024, che si è pronunciata sulla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act, ed affronta criticità e prospettive a distanza di circa un anno dalla Riforma, avvalendosi dell’ausilio di tabelle riepilogative per una migliore e più facile comprensione degli argomenti trattati e della più recente giurisprudenza.Completa il volume un pratico Formulario online stragiudiziale e giudiziale, disponibile anche in formato editabile e stampabile.Manuela RinaldiAvvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee.

 

Manuela Rinaldi | Maggioli Editore 2024

2. Misure per l’autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia


L’articolo 17 ha disciplinato la misura denominata Autoimpiego Centro-Nord Italia, finalizzata a sostenere l’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia per giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori. Gli interventi ammissibili al finanziamento da parte della misura riguardano la formazione e l’accompagnamento alla progettazione preliminare, nonché il tutoraggio relativi all’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, e specifici incentivi in regime de minimis: un voucher di avvio fino a 40.000 euro, un contributo a fondo perduto fino al 65 % dell’investimento (per programmi di spesa fino a 120.000 euro) e un contributo a fondo perduto fino al 60 % dell’investimento (per programmi di spesa tra 120.000 e 200.000 euro). I termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative ammissibili sono stati rimessi a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, che doveva essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del medesimo decreto in disamina.

3. Resto al Sud 2.0


L’articolo 18 ha istituito e disciplinato la misura denominata Resto al Sud 2.0, finalizzata a sostenere l’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d’Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori. Gli interventi ammissibili al finanziamento da parte della misura riguardano la formazione e l’accompagnamento alla progettazione preliminare, nonché il tutoraggio relativi all’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, e specifici incentivi in regime de minimis: un voucher di avvio fino a 40.000 euro, un contributo a fondo perduto fino al 65 % dell’investimento (per programmi di spesa fino a 120.000 euro) e un contributo a fondo perduto fino al 60 % dell’investimento (per programmi di spesa tra 120.000 e 200.000 euro). I termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative ammissibili sono stati rimessi a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, che doveva essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto cd. coesione.

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4. Esonero contributivo e contributo per le imprese avviate in alcuni settori da parte di soggetti giovani e disoccupati


L’articolo 21 ha previsto un esonero contributivo transitorio in favore dei soggetti disoccupati che avviino sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di 35 anni di età. L’esonero è riconosciuto (su domanda) per la durata massima di 3 anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028), con riferimento alla quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro, limitatamente ai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2025, aventi, alla data della assunzione, meno di 35 anni di età (il beneficio non concerne i rapporti di apprendistato o di lavoro domestico). In detto ambito, l’esonero è riconosciuto in misura integrale, nel limite massimo di 800 euro su base mensile per lavoratore (l’esonero non concerne i premi o contributi spettanti all’INAIL) e nel limite delle risorse a tal fine specifico determinate dal comma 7 e poste da quest’ultimo a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027. L’applicabilità dell’esonero contributivo è subordinata all’autorizzazione della medesima misura da parte della Commissione europea. Si è previsto altresì, per le fattispecie di avvio di impresa summenzionate (di cui al comma 1), la possibilità di richiesta di un contributo all’INPS per l’attività, pari a 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028). Il contributo deve essere erogato in forma anticipata annualmente e non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il beneficio è riconosciuto nel limite delle risorse a tal fine specifico determinate dal comma 7 e poste da quest’ultimo a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027. La determinazione dei settori e dei criteri e delle modalità di accesso al beneficio sono stati demandati a un decreto ministeriale.

5. Esonero contributivo per le assunzioni di soggetti giovani e disoccupati


L’articolo 22 ha previsto un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni realizzate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025. I contratti in parola devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale (sono compresi anche i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato). I lavoratori, alla data dell’assunzione, non devono aver compiuto i 35 anni di età e non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato, a meno che siano stati occupati alle dipendenze di un datore che abbia fruito parzialmente del beneficio medesimo (sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato, mentre l’ipotesi di titolarità di un precedente rapporto di apprendistato, poi non proseguito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non costituisce una preclusione per il beneficio). L’esonero è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ogni lavoratore, ovvero di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (l’esonero non concerne i premi o contributi spettanti all’INAIL). Il beneficio è riconosciuto nel limite delle risorse stabilite e poste a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027. A un decreto ministeriale è ststa demandata la definizione delle modalità attuative dell’esonero. L’applicabilità di quest’ultimo è subordinata all’autorizzazione della medesima misura da parte della Commissione europea.

6. Esonero contributivo per le assunzioni di donne in condizioni di svantaggio


L’articolo 23 ha disposto nuove misure per favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica. Si riconosce uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio, poiché prive di un impiego da almeno 6 mesi se residenti in determinate zone o da almeno 24 mesi ovunque residenti, a condizione che tali assunzioni comportino un incremento occupazionale netto. Tale sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo di 650 euro su base mensile per ogni lavoratrice e comunque entro determinati limiti di spesa.

7. Esonero contributivo per assunzioni nella ZES unica per il Mezzogiorno


L’articolo 24 ha previsto un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, corrispondenti all’ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica). Tale esonero viene riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione. I contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale. I lavoratori, alla data dell’assunzione, devono aver compiuto i 35 anni di età ed essere disoccupati da almeno 24 mesi (quest’ultima condizione non si applica qualora il soggetto sia stato occupato da parte di un datore che abbia fruito parzialmente dell’esonero medesimo). Il beneficio non concerne i rapporti di apprendistato e quelli di lavoro domestico. L’esonero è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore (l’esonero non concerne i premi o contributi spettanti all’INAIL). Il beneficio viene riconosciuto nel limite delle risorse stabilite poste a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027. Lo stesso articolo aveva demandato a un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative dell’esonero in oggetto, subordinando l’applicabilità di quest’ultimo all’autorizzazione della medesima misura da parte della Commissione europea. Pertanto, nella G.U. del 7 marzo scorso, è stato pubblicato il Decreto 7 gennaio 2025, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha dettato “Criteri e modalità attuative dell’esonero introdotte dall’articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Bonus ZES)”.  Composto da 6 articoli, vi si prevede, tra le altre cose, “Misura e condizioni particolari di fruizione dell’esonero” (articolo 3), “Presentazione delle domande di ammissione e misura del beneficio” (articolo 4), “Controlli e sanzioni” (articolo 5),



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