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Bonus mobili 2025 – Euroconference News


Il bonus mobili è stato prorogato anche per l’anno 2025 ad opera dell’articolo 1, comma 55, L. 207/2024. Si tratta della detrazione Irpef di cui all’articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici su una spesa massima di 5.000 euro. La detrazione massima per l’anno 2025 è quindi pari a 2.500 euro.

Per fruire dell’agevolazione i beni devono essere destinati all’arredo di un immobile oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio con riferimento al quale il contribuente ha beneficiato del bonus casa ex articolo 16-bis, Tuir. Trattasi di un intervento:

  • di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali (quindi eseguiti su un condominio);
  • di manutenzione straordinaria;
  • di restauro o risanamento conservativo;
  • di ristrutturazione;
  • che dà diritto a fruire del bonus casa acquisti (acquisto di un immobile dall’impresa di costruzione o ristrutturazione oppure cooperativa edilizia, che lo ha ceduto o assegnato entro 18 mesi dal termine dei lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione dell’intero fabbricato);
  • di ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi, a condizione sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • di sismabonus (intervento di riduzione del rischio sismico).

Di contro, è escluso l’accesso al bonus mobili a coloro che hanno eseguito interventi di risparmio e riqualificazione energetica (ecobonus) di cui all’articolo 14, D.L. 63/2013.

Per fruire della detrazione per spese sostenute nel 2025 l’intervento edilizio deve essere iniziato dall’1.01.2024.

I beni oggetto di acquisto devono essere:

  • mobili nuovi, come letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Sono invece escluse le porte, le pavimentazioni (ad esempio, il parquet), le tende e i tendaggi, nonché gli altri complementi di arredo;
  • grandi elettrodomestici nuovi con determinate caratteristiche in termini di classe energetica.

A tal ultimo riguardo si precisa che la classe energetica deve essere non inferiore a:

  • A per i forni;
  • E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie;
  • F per frigoriferi e congelatori.

Nello specifico, sono agevolabili le seguenti tipologie di grandi elettrodomestici: grandi apparecchi di refrigerazione, frigoriferi, congelatori, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, conservazione e deposito degli alimenti, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi e piani di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni e forni a microonde, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento di cui alla Direttiva 2002/40/CE e altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento.

Nella spesa sono computabili anche le spese di trasporto e montaggio.

Il pagamento della spesa deve avvenire in modalità tracciata e dunque alternativamente:

  • con bonifico bancario o postale ordinario (non necessariamente parlante o speciale);
  • con carta di credito o di debito.

Non è invece ammesso il pagamento a mezzo di assegno bancario o in contanti.

Si rileva, infine, che la comunicazione Enea è prevista anche l’acquisto dei grandi elettrodomestici per i quali il contribuente fruisce della detrazione Irpef del 50%. Tuttavia, la mancata comunicazione Enea, anche se obbligatoria, non determina la perdita del diritto alla detrazione.



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