Nei contesti familiari, può accadere che il sostenimento delle spese per interventi edilizi effettuati sulle unità immobiliari, così come gli acquisti delle predette unità, debba avvenire da parte di un familiare convivente (si vedano “La DRE Toscana conferma il sismabonus acquisti per il familiare convivente” del 18 gennaio 2024 e “Sismabonus acquisti anche al familiare convivente” del 16 dicembre 2023).
Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 è pacifico che la detrazione fiscale, spettante in relazione alla tipologia di interventi effettuati, possa essere fruita anche dal familiare che convive con il possessore, o con il detentore, dell’immobile e sostiene le spese per l’esecuzione degli interventi “edilizi” (per familiare, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del TUIR, si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).
L’Amministrazione finanziaria ha più volte chiarito, infatti, che l’agevolazione fiscale può spettare nonostante le autorizzazioni comunali siano intestate al proprietario dell’unità immobiliare e nemmeno è necessario possedere l’autorizzazione a eseguire i lavori da parte del proprietario, in quanto la si ritiene implicitamente accordata (tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 26 giugno 2023 n. 17, p. 11).
Per fruire dell’agevolazione, inoltre:
– non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi;
– lo status di convivenza deve verificarsi “al momento in cui si attiva la procedura” ovvero, per i detentori, alla data di inizio lavori e deve sussistere al momento del sostenimento delle spese, anche se anteriore all’avvio dei lavori (ris. Agenzia delle Entrate 6 maggio 2002 n. 136. Cfr. Cass. 10 marzo 2025 n. 6321);
– l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi agevolati non deve necessariamente essere considerato l’abitazione principale per il proprietario o il familiare, essendo sufficiente che si tratti di una delle abitazioni in cui si esplica il rapporto di convivenza, e che, di conseguenza, l’immobile risulti a disposizione (può essere, ad esempio, una casa di vacanza, ma non può essere data in uso a terzi; tra le altre, circ. 25 luglio 2022 n. 28, p. 11 e 26 giugno 2023 n. 17, p. 12).
Giova ricordare che non è necessario che lo status di convivenza e la disponibilità dell’immobile richiesti al momento di sostenimento delle spese permanga per l’intero periodo di fruizione della detrazione (circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2023).
Ciò che però è determinante affinché il familiare convivente possa beneficiare della detrazione fiscale è che le fatture siano a lui intestate e che sia lui a sostenere la relativa spesa, provvedendo al pagamento mediante bonifico “agevolato” (considerazioni ulteriori si dovrebbero poi fare nel caso in cui il bonifico venga effettuato da un conto corrente cointestato).
Per quanto concerne le spese sostenute dal 2025 è importante capire quale sia l’aliquota della detrazione spettante per il familiare convivente che sostiene le spese per gli interventi “edilizi”, soprattutto alla luce delle novità introdotte dall’art. 1 comma 10 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) mediante l’inserimento dell’art. 16-ter del TUIR, che prevede nuovi limiti agli oneri detraibili per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.
Sul fatto che per la quasi totalità degli interventi possa competere al familiare convivente che sostiene le relative spese la detrazione con aliquota del 36% per quelle sostenute nel 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027 non pare ci siano dubbi.
Qualche dubbio nasce però se al familiare convivente possano competere le aliquote maggiorate, del 50% per le spese 2025 e del 36% per le spese 2026 e 2027, per via del dato letterale della norma contenuta nell’art. 16 comma 1 del DL 63/2013, modificata dalla legge di bilancio 2025, secondo cui la detrazione “è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”.
In attesa di conoscere quale sia l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria, è vero che testualmente le aliquote “maggiorate” spettano soltanto ai proprietari o ai titolari di diritti reali sull’abitazione principale, ma è anche vero che anche l’art. 16-bis comma 1 del TUIR disciplinante l’agevolazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio prevede che il bonus fiscale spetti per le spese documentate “sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi” e che la prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate ha sempre esteso l’agevolazione anche ai familiari conviventi che, lo si ribadisce, devono sostenere le spese per gli interventi.
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